D.Lgs. 33/2013 - Art.34 "Oneri informativi per cittadini e
imprese" c.1,2
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i
provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni
dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di
benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti
sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per
onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che
comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali
delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con regolamento
di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011.n.180.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
Per presentare reclami in merito alla mancata o incompleta attuazione delle
disposizioni relative alla redazione e alla pubblicazione degli elenchi degli
oneri informativi introdotti o eliminati è possibile scrivere a:
collegio.pesaro@geopec.it