D.Lgs. 33/2013 - Art.15
"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza" c.1, 2
1. Fermo restando quanto previsto dall’art 9 bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma
22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano
e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o
lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di
consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali
e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni
per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi
compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi
siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la
durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica
consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente
comma.
D.Lgs. 39/2013 – art 20 “Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”
1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
Componenti del Consiglio Direttivo 2025-2029
o CAMPAGNA ALBERTO (Presidente)
o DIOTALEVI FABIO (Segretario)
o TADDEI CARMEN MARIA DIANA (Tesoriere)
o CARBONARI CARLO (Consigliere)
o GIORGI MARTINA (Consigliere)
o ROSA VITTORIO (Consigliere)
o SIMONCELLI MATTEO (Consigliere)
o GAUDENZI MATTEO (Consigliere)
o PISTARELLI ANDREA (Consigliere)