D.Lgs. 33/2013 -
Art.42 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di
emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente"
1. Le
pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in
generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali
o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e
straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a
provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i
provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i
termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione
dei provvedimenti straordinari;
c) il
costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione;
d) le
particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di
adozione dei provvedimenti straordinari.
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
Allo stato attuale non sono previsti interventi straordinari o di emergenza di alcun
tipo.