D.Lgs. 33/2013 - Art.15
"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza" c. 1, 2, 5
1. Fermo restando quanto previsto dall’art 9 bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell' incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o
lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di
consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali
e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni
per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi
compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi
siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la
durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica
consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente
comma.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016 N.97.
Nessun documento da pubblicare in
merito ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi
dirigenziali, in quanto il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino non ha figure dirigenziali al proprio interno.