ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”,
anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere
documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso
di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Questo
istituto infatti, diversamente da quanto disciplinato dalla legge n. 241 del
1990, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e
consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano
e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i
quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo,
non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Come esercitare il diritto
La
richiesta di accesso civico:
·
è
riconosciuta a chiunque;
·
è gratuita;
·
non deve
essere motivata;
·
deve identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
·
deve essere
presentata al Responsabile dell'accesso civico che si pronuncia sulla stessa.
Per il
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino la
richiesta va inviata al Responsabile dell'accesso civico, Geometra Carmen Maria Diana Taddei, con il seguente modulo, mediante:
-
posta
certificata: collegio.pesaro@geopec.it;
-
posta
ordinaria: Al Responsabile dell'accesso civico del Collegio
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino – via A. da Ventura,
2 – 61121 Pesaro (PU);
-
fax:
0721.68545
Modulo per l’esercizio del diritto
Ricevuta la
richiesta, il Responsabile dell'accesso civico, verifica la sussistenza
dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione
dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione
trasparente del sito internet del Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Pesaro e Urbino, entro il termine di 30 giorni.
Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente
indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Potere sostitutivo
La richiesta di accesso civico può essere inviata al Geometra Cataldo Tarricone
in qualità di titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art 5 D.lgs.
33/2013, mediante
le
stesse modalità sopra indicate, specificando: Richiesta di accesso civico al
titolare del potere sostitutivo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri
Laureati di Pesaro e Urbino, via A. da Ventura, 2 – 61121 Pesaro (PU).
ACCESSO GENERALIZZATO
Con il D. lgs. 97/2016 l’accesso civico può esercitarsi anche per richiedere e ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le Linee Guida dell’ANAC con la deliberazione n. 1309/2016 rinominano tale diritto come “accesso generalizzato” e forniscono indicazioni puntuali per la corretta attuazione di tale nuovo diritto che è ispirato ai princìpi del FOIA (Freedom Of Information Act) di derivazione statunitense.
Come esercitare il diritto
la richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata alla Segreteria del Collegio Prov. le Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
Come presentare l'istanza
L'istanza può essere presentata mediante:
- posta certificata:
collegio.pesaro@geopec.it
- posta ordinaria: alla segreteria del Collegio Prov.le
Geometri e Geometri
Laureati di Pesaro e Urbino, via Almerico Da
Ventura 2, 61121 Pesaro (PU)
- fax: 0721.68545
Modulo per l’esercizio del diritto di
accesso generalizzato
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La procedura può prevedere il preventivo coinvolgimento di eventuali
controinteressati e deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza, con provvedimento espresso e motivato e con
trasmissione tempestiva dei dati o documenti all’interessato.
In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta entro il termine di 30
giorni l’interessato può presentare una richiesta di riesame al RPCT, che decide
con provvedimento motivato entro venti giorni.
Modulo per la richiesta di riesame in caso
di diniego
(MOD_Ric di riesame per diniego Accesso Generalizzato o mancata
risposta.pdf)
L’interessato può altresì presentare ricorso al difensore
civico che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione.
Se l’accesso è negato per la protezione di dati personali, il RPCT provvede
sentito il Garante della privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla
richiesta.
La richiesta di riesame al RPCT può essere presentata anche dai
controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di accesso civico.
Modulo per la richiesta di riesame da
parte del controinteressato
Contro la decisione del Consiglio Direttivo del Collegio e
dell’RPCT il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116
del D. lgs. 104/2010.
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Che
cos’è
Le Linee guida ANAC (del. 1309/2016) prevedono l'istituzione di un elenco delle
richieste di accesso per tutte le tipologie (accesso agli atti, accesso civico
"semplice" e accesso civico generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della
data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
Il registro avrà un aggiornamento semestrale, dunque la sua prima edizione verrà
pubblicata nei termini previsti dalla normativa, ovvero entro il 23 giugno 2017.