Riferimenti di legge
D.Lgs. 33/2013 - Art.13
"Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni" c.1 , lett. a
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati
concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi
di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con
l'indicazione delle rispettive competenze;
D.Lgs. 33/2013 - Art.14
"Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo
politico"
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale
regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a
tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e
l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441,
nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della
medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto,
al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle
informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal
titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi
dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del
mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la
situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non
separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla
cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.