D.Lgs. 33/2013 - Art.19
"Bandi di concorso"
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi
titolo, di personale presso l'amministrazione, nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato
l'elenco dei bandi in corso, nonchè quello dei bandi espletati nel corso
dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del
numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Non sono previsti bandi per altre assunzioni, pertanto non vi sono dati da
pubblicare