ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE

 

D.Lgs. 33/2013 - Art.34 "Oneri informativi per cittadini e imprese" c.1,2

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011.n.180.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97

Per presentare reclami in merito alla mancata o incompleta attuazione delle disposizioni relative alla redazione e alla pubblicazione degli elenchi degli oneri informativi introdotti o eliminati è possibile scrivere a: collegio.pesaro@geopec.it

 
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