D.Lgs. 33/2013 -
Art.29 "Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati
concernenti il monitoraggio degli obiettivi" c.2
2. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di
cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino non redige
il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio in quanto non concerne
il raggiungimento di obiettivi prefissati e le spese sono già state ridotte alle
minime indispensabili