D.Lgs. 33/2013 -
Art.39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio"
1. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli
atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani
di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche' le loro varianti;
b) per
ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli
schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di
adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97
2. La
documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in
variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino
premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di
opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per
finalita' di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito
del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La
pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per
l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4.
Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione
statale e regionale.
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino non
partecipa ad alcuna attività di pianificazione e governo del territorio.