ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELL'OIV PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Art. 2, comma 2-bis D.L.31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
"Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonche' delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica."
Il Collegio ritiene possibile, comunque, in un ottica di maggiore accostamento alla norma, di avvalersi delle competenze di un organo avente funzioni analoghe all’OIV rappresentato dal Revisore dei Conti. Tale organo è stato nominato per l’anno 2024 con verbale n.1416 del Consiglio Direttivo del 31.07.2024 nella persona del Dott. Luca Ghironzi e tra le altre funzioni potrà anche attestare il corretto assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.
Tabella OIV o struttura analoga – anno 2024