D.lgs. 33/2013 - Art 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” c.2
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino non dispone di informazioni ambientali ai sensi dell’art. 40 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.