D.lgs. 33/2013 - Art 40 “Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali” c.2
    
        
        2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti
istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
    
         
    
        
        Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino non dispone di informazioni ambientali ai sensi dell’art. 40 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.