D.Lgs. 33/2013 - Art.22
"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli
enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in
società di diritto privato" c.1, lett. a, c.2 e c.3
1. . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9- bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) ) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9- bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1 nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pesaro e Urbino, non
detiene partecipazioni in società di diritto privato, non controlla o vigila
alcun ente pubblico o privato.
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