D.Lgs. 33/2013 -
Art.32 "Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi
erogati" c.2, lett. a)
2. Le
pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali
che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i
costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli
imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel
tempo;
D.Lgs. 33/2013 -
Art.10 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" c.5
5. Ai
fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul
costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad
individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi
dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi e
all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per
ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
Tale contenuto non è previsto per i
Collegi professionali territoriali.