D.Lgs. 33/2013 - Art.21
"Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva"
c.2
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9- bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i
contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni
trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini
La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata al contemperamento tra le
esigenze organizzative e la tutela dei dipendenti.
Il costo annuale dell'incentivazione del personale è definito nel bilancio
preventivo e consuntivo dell’Ente.
Bilancio
preventivo e consuntivo